Indirizzo: Piazza Umberto I, 9     Telefono: +39.081.511.25.19     Fax: +39.081.511.25.33     Email: protocollo.mugnanodelcardinale@asmepec.it     P.IVA: 00256450644 C.F. 80004350643

Seguici:

Consiglio Comunale

 

NOMINATIVORUOLOORGANO
NAPOLITANO ALESSANDRO
Nato ad Avellino il 05.05.1967
Sindaco Giunta e Consiglio
SANSEVERINO CARMELINA
Nata ad Avellino il 23.10.1976
Vice sindaco Giunta e Consiglio
LITTO FULVIO
Nato ad Avellino l' 11.03.1974
AssessoreGiunta e Consiglio
DE STEFANO GRAZIA
Nata ad Avellino il 09.05.1994
AssessoreGiunta e Consiglio
VALENTINO GIOVANNI
Nato ad Avellino il 22.08.1990
AssessoreGiunta e Consiglio
MASUCCI SALVATORE
Nato ad Avellino il 17.06.1977
PresidenteConsiglio
PICONE PASQUALE
Nato ad Avellino il 21.02.1968
Consigliere Consiglio
CORBISIERO ANGELO
Nato ad Avellino il 27.10.1987
Consigliere Consiglio
MIRO VIRGINIA
Nata a Mugnano del Cardinale il 17.09.1958
Consigliere Consiglio
CARUSO FILOMENO
Nato ad Avellino il 05.02.1961
Consigliere Consiglio
NAPOLITANO ANTONIETTA
Nata ad Avellino il 05.04.1986
Consigliere Consiglio
D'APOLITO FELICE
Nato ad Avellino il 03.11.1989
Consigliere Consiglio
LITTO FEDERICA
Nata ad Avellino il 09.01.1986
Consigliere Consiglio

Competenze

Il consiglio l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a societ di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonch nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altres alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

Il consiglio comunale composto dal sindaco e:

da 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
da 50 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
da 46 membri nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
da 30 membri nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
da 20 membri nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
da 16 membri nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
da 12 membri negli altri Comuni.

La popolazione determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.

Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altres il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco.

I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i Comuni fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141.

In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull’uso della bandiera italiana ed europea.

 


consiglio

 

Torna all'inizio dei contenuti