IL SINDACO
Preso atto che:
– la Legge Regionale della Campania 8 Luglio 2019 n.13 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso” prescrive la misura di radon, su tutto il territorio regionale, per tutti i luoghi accessibili al pubblico e per gli edifici strategici (edifici scolastici, caserme, uffici pubblici, ospedali, ambulatori e strutture sanitarie, socio assistenziali, strutture ricreative, sportive, culturali, locali di spettacolo e intrattenimento);
– in particolare, per quanto riguarda gli edifici esistenti, non destinati alla residenza, ma aperti al pubblico, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso è fissato a 300 Bq/mc e le misurazioni sono da effettuarsi su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale con l’ausilio di strumentazione passiva;
– L’obbligo di monitoraggio riguarda, oltre gli edifici strategici, i locali aperti al pubblico ubicati al piano terra, seminterrato ed interrato;
– ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della predetta L.R. 13/2019, gli esercenti delle attività sopra indicate “provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (15.7.2019), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) ovvero in più misure la cui somma sia pari ad un anno e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento”;
– qualora gli esiti di concentrazione dovessero risultare superiori ai limiti fissati, l’immobile secondo le modalità di massima individuate nella citata Legge Regionale, dovrà essere sottoposto a risanamento;
– in caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2019, il Comune provvederà ad intimare con propria ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
Per quanto sopra, lo scrivente
INVITA
tutti i soggetti interessati al rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. Campania n° 13 del 8 luglio 2019.